Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio che può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazioni a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale delle ore previste.
Si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
il lavoratore va a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda delle stesso settore produttivo rispetto a quelle cui apparteneva quella d’origine o precedente; costituisce credito formativo sia la formazione generale che la formazione specifica.
il lavoratore va a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva quella d’origine o precedente; costituisce credito formativo la formazione generale mentre la formazione specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
il lavoratore all’interno di una stessa azienda multiservizi vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore di rischio maggiore. costituisce credito formativo sia la formazione generale che la formazione specifica relativa ma dovrà essere completata con un modulo integrativo attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.